Sez. 1, Sentenza n. 9312 del 20/04/2006 (Rv. 590210 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - IN GENERE | Terreni edificabili - Valutazione - Metodi analitico - Carattere sussidiario - Esclusione - Adozione da parte del giudice - Motivazione di impraticabilità del metodo sintetico - Necessità - Esclusione.
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - IN GENERE
Ai fini della determinazione dell'indennità di espropriazione, l'irrilevanza dell'edificabilità di fatto e la speciale pregnanza dell'edificabilità legale, costituita dalle previsioni urbanistiche, comporta l'utilizzabilità non sussidiaria del metodo analitico di valutazione del fondo, rispetto a quello sintetico-comparativo, di modo che va escluso il vizio di motivazione della sentenza di merito che abbia utilizzato il primo, senza dar conto dell'impossibilità di utilizzo del secondo.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 11/07/1992 num. 333 art. 5 bis CORTE COST., Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 39, Legge 08/08/1992 num. 359 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 n. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)