Sez. 1, Sentenza n. 3034 del 15/02/2005 (Rv. 579938 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - IN GENERE | Terreni edificabili - Valutazione - Metodi analitico e sintetico - Scelta - Prudente apprezzamento del giudice - Principio di effettività della valutazione - Necessità.
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - IN GENERE
Mentre il metodo sintetico aveva una sua giustificazione in un contesto in cui la valutazione indennitaria dei fondi espropriati era governata dal principio dell'edificabilità di fatto, abbracciato dalla giurisprudenza fino all'entrata in vigore dell'art. 5 bis della legge 359 del 1992, siccome idoneo ad esprimere il valore di un determinato terreno nel contesto della microzona da cui di desumevano indizi di sfruttabilità edilizia, a prescindere dalle indicazioni dello strumento urbanistico, diversamente, il metodo analitico-ricostruttivo muove dalle caratteristiche specifiche del fondo espropriato, depurando il valore dell'edificato dal costo di costruzione, per pervenire al valore dell'area, attesa la sua qualificazione urbanistica (edificabilità legale), comprensiva dell'entità volumetrica esprimibile dalla superficie a disposizione, conseguendone non potersi più stabilire tra i due criteri un rapporto di regola ad eccezione, ed essendo rimessa al prudente apprezzamento del giudice la scelta di un metodo di stima improntato per quanto possibile, a criteri di effettività (anche secondo le indicazioni della Corte Costituzionale: vedi ord. 1.10.2003, n. 305).
Riferimenti normativi: Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 39, Legge 08/08/1992 num. 359 art. 5 bis CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)