Sez. U, Ordinanza n. 7612 del 30/03/2010 (Rv. 612356 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - GIURISDIZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA | Debito tributario - Istanza di rateizzazione - Rigetto da parte dell'Agenzia delle Entrate - Ricorso - Giurisdizione del giudice tributario - Sussistenza - Fondamento.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - GIURISDIZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA
La controversia avente ad oggetto il provvedimento di rigetto dell'istanza di rateizzazione di un debito di natura tributaria appartiene alla giurisdizione del giudice tributario, a nulla rilevando che la decisione su tale istanza, spettante all'Agenzia delle Entrate, debba essere assunta in base a considerazioni estranee alla materia tributaria, atteso che la giurisdizione, ai sensi dell'art. 2 del d.lgs. n. 546 del 1992 deve essere attribuita in ragione esclusiva dell'oggetto della controversia.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)