Sez. U, Ordinanza n. 5286 del 05/03/2009 (Rv. 606849 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - GIURISDIZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA | Riscossione delle imposte sui redditi - Iscrizione d'ipoteca - Provvedimento collegato a crediti di natura tributaria - Giurisdizione tributaria - Sussistenza.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - GIURISDIZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA
Le controversie aventi ad oggetto il provvedimento di iscrizione di ipoteca sugli immobili, cui l'Amministrazione finanziaria può ricorrere in sede di riscossione delle imposte sul reddito, ai sensi del d.P.R. 29 settembre 1973, n.602, appartengono alla giurisdizione del giudice tributario, qualora i crediti garantiti dall'ipoteca abbiano natura tributaria.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 19 CORTE COST., Decreto Legge 04/07/2006 num. 223 art. 35 com. 26 n. 5 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 602 art. 77, DPR 29/09/1973 num. 602 art. 86 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)