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Sez. L, Sentenza n. 20531 del 28/07/2008 (Rv. 604296 - 01)

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - DISTRAZIONE DELLE SPESE | Giudizio di impugnazione - Legittimazione del procuratore in proprio - Configurabilità - Limiti.
Stato
decisa il 2008-07-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/604296-01

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - DISTRAZIONE DELLE SPESE

In tema di spese giudiziali il procuratore è legittimato ad impugnare i provvedimenti sulle spese giudiziali ove la controversia riguardi la distrazione delle medesime, mentre resta preclusa la sua impugnazione ove si contesti la mancata condanna della controparte al pagamento delle spese (nella specie, del processo in primo grado), configurandosi, in tal caso, la legittimazione esclusiva della parte.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 93 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)