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Sez. 6, Sentenza n. 21088 del 10/02/2004 Ud. (dep. 05/05/2004) Rv. 228871 - 01

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - NOZIONE DI PUBBLICO UFFICIALE - IN GENERE | Nozione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2004-02-10
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/228871-01

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - NOZIONE DI PUBBLICO UFFICIALE - IN GENERE

È pubblico ufficiale ai sensi dell'art. 357 cod. pen. non solo colui il quale con la sua attività concorre a formare la volontà dello Stato o degli altri enti pubblici, ma anche chi è chiamato a svolgere compiti aventi carattere accessorio o sussidiario ai fini istituzionali degli enti pubblici, poiché pure in questo caso ha luogo, attraverso l'attività svolta, una partecipazione, sia pure in misura ridotta, alla formazione della volontà della pubblica Amministrazione. Ne consegue che, perché si rivesta la qualifica di pubblico ufficiale, non è indispensabile svolgere un'attività che abbia efficacia diretta nei confronti dei terzi - nel senso cioè che caratteristica della pubblica funzione debba essere quella della rilevanza esterna dell'attività medesima - giacché ogni atto preparatorio, propedeutico ed accessorio, che esaurisca nell'ambito del procedimento amministrativo i suoi effetti certificativi, valutativi o autoritativi (seppure destinato a produrre effetti interni alla pubblica Amministrazione), comporta, in ogni caso, l'attuazione dei fini dell'ente pubblico e non può essere isolato dal contesto delle funzioni pubbliche. (Fattispecie relativa alla condotta, ritenuta integrante il delitto di concussione, tenuta da due contrattiste presso l'ambasciata italiana in Nigeria, le quali imponevano a cittadini nigeriani il pagamento di tangenti per il conseguimento del visto di ingresso in Italia, la cui istruttoria preliminare e la cui concessione finale erano sostanzialmente ad esse affidate, in assenza di un effettivo esercizio del controllo da parte del funzionario preposto).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 317, Cod. Pen. art. 357 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)