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Sez. L, Sentenza n. 13923 del 21/10/2000 (Rv. 541135 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - CONTROVERSIE ASSOGGETTATE - IN GENERE | Controversia sulla spettanza dell'indennizzo ai soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni ed emoderivati - Carattere assistenziale - Competenza del Tribunale, in funzione di giudice del lavoro - Sussistenza.
Stato
decisa il 2000-10-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/541135-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - CONTROVERSIE ASSOGGETTATE - IN GENERE

L'indennizzo ai soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni ed emoderivati, di cui alla legge n. 210 del 1992, ha natura non già risarcitoria, bensì assistenziale in senso lato, riconducibile agli artt. 2 e 32 Cost. ed alle prestazioni poste a carico dello Stato sociale in ragione del dovere di solidarietà sociale, tant'è che esso è alternativo alla pretesa risarcitoria volta ad ottenere l'integrale risarcimento dei danni sofferti in conseguenza del contagio, ove sussista una colpa delle strutture del Servizio sanitario nazionale. Pertanto le controversie aventi ad oggetto la spettanza di tale indennità rientrano in quelle previste dall'art. 442 cod.proc.civ..

Riferimenti normativi: Costituzione art. 2 CORTE COST., Costituzione art. 32, Cod. Proc. Civ. art. 442 CORTE COST., Legge 25/02/1992 num. 210 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)