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Sez. L, Sentenza n. 10214 del 04/05/2007 (Rv. 596575 - 01)

ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE | Indennizzo spettante ai soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni ed emoderivati ai sensi della disciplina normativa di cui alla legge n. 210 del 1992 - Carattere assistenziale e non risarcitorio - Configurabilità - Presupposti per il suo riconoscimento - Individuazione - Diritto ad ottenerlo da parte del soggetto affetto da contagio HCV asintomatico e senza pregiudizi attuali - Sussistenza - Fondamento - Richiamo alla tabella annessa al d.P.R. n. 834 del 1981 - Funzione - Conseguenza - Fattispecie.
Stato
decisa il 2007-05-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/596575-01

ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE

In virtù di una lettura costituzionalmente orientata (in relazione ai parametri generali fissati negli artt. 2 e 32 della Costituzione) della normativa di tutela contenuta nella legge n. 210 del 1992 riferita ai soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie, trasfusione ed emoderivati, l'indennizzo previsto da tale legge in favore dei suddetti soggetti - avente carattere assistenziale e non comparabile, perciò, con il risarcimento del danno - è dovuto in tutti i casi di lesione permanente dell'integrità psico-fisica, cioè della salute come tale, indipendentemente dall'incidenza sulla capacità di produzione di reddito, con la conseguenza che deve essere riconosciuto il diritto a percepirlo anche da parte del soggetto affetto da contagio HCV (comportante sicuramente un danno permanente alla salute), pur senza sintomi e pregiudizi funzionali attuali, dovendosi intendere il richiamo alla tabella A annessa al d.P.R. n. 834 del 1981 quale prescrizione dei criteri di massima finalizzati alla liquidazione. (Nella specie, la S.C., alla stregua dell'enunciato principio, ha confermato l'impugnata sentenza di merito con la quale era stata riconosciuta la spettanza di detto indennizzo in favore di un soggetto che, a seguito di trasfusione, era rimasto affetto da c.d. "epatite silente", come tale determinante un danno permanente alla salute, anche in virtù del regime di vita che tale patologia cronica lo avrebbe costretto ad osservare, rimanendo irrilevante in proposito il richiamo alla suddetta tabella allegata al d.P.R. n. 834 del 1981 operato dal ricorrente Ministero, influente invero ai soli fini dell'individuazione dei parametri di liquidazione dell'indennizzo stesso).

Riferimenti normativi: Legge 25/02/1992 num. 210 art. 1 CORTE COST., Legge 25/02/1992 num. 210 art. 2 CORTE COST., Costituzione art. 2 CORTE COST., Costituzione art. 32, DPR 30/12/1981 num. 834 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)