Sez. 2, Sentenza n. 6383 del 26/11/1988 (Rv. 460716 - 01)
PROVA CIVILE - FALSO CIVILE - QUERELA DI FALSO - CONTENUTO - ELEMENTI A PROVA DELLE PROVE DELLA FALSITÀ - VALUTAZIONE DA PARTE DEL GIUDICE AI FINI DELLA RILEVANZA DEL DOCUMENTO.*
PROVA CIVILE - FALSO CIVILE - QUERELA DI FALSO - CONTENUTO - ELEMENTI A PROVA DELLE PROVE DELLA FALSITÀ - VALUTAZIONE DA PARTE DEL GIUDICE AI FINI DELLA RILEVANZA DEL DOCUMENTO.*
Ai sensi dell'art. 221, secondo comma, cod. proc. civ., l'atto con il quale viene proposta la querela di falso, in via principale od in corso di causa, deve contenere, a pena di nullità insanabile e, quindi, di inammissibilità della querela, l'indicazione degli elementi e delle prove della falsità (non potendo nuovi elementi essere dedotti dalla parte successivamente alla proposizione della querela), salvo che la falsità sia rilevabile ictu oculi dal documento impugnato e non occorrano indagini particolari per stabilirla. Consegue che detti elementi e prove debbono formare oggetto di valutazione, da parte del giudice, ai fini della Rilevanza del documento, nella fase preparatoria rescindente del processo. (V 2188/61; (V 1261/52).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 221
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)