Sez. 2, Sentenza n. 8230 del 11/08/1990 (Rv. 468829 - 01)
PROVA CIVILE - FALSO CIVILE - QUERELA DI FALSO - CONTENUTO - INDICAZIONE DEGLI ELEMENTI E DELLE PROVE DELLA FALSITÀ - SUPERFLUITÀ - FALSITÀ RILEVABILE ICTU OCULI.*
PROVA CIVILE - FALSO CIVILE - QUERELA DI FALSO - CONTENUTO - INDICAZIONE DEGLI ELEMENTI E DELLE PROVE DELLA FALSITÀ - SUPERFLUITÀ - FALSITÀ RILEVABILE ICTU OCULI.*
In tema di querela di falso, l'indicazione degli elementi e delle prove della falsità, che il secondo comma dell'art. 221 cod. proc. civ. richiede a pena di nullità, non è necessaria allorquando la falsità sia rilevabile ictu oculi e quindi non occorrano indagini istruttorie, diverse dall'esame del documento e dalla considerazione di fatti la cui certezza sia fuori discussione. (V 6383/88, mass n 460716; (V 1261/52).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 221
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)