Sez. U, Sentenza n. 1517 del 21/04/1975 (Rv. 375115 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - CARATTERE PREVENTIVO - LIMITI DI AMMISSIBILITA.*
GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - CARATTERE PREVENTIVO - LIMITI DI AMMISSIBILITA.*
Il regolamento preventivo di giurisdizione non e piu proponibile sia dal momento in cui il giudice di primo grado ha emanato una sentenza di merito, sia da quello in cui e passata in giudicato, per mancata impugnazione nei termini di legge, la sentenza con la quale tale giudice abbia risolto unicamente la questione di giurisdizione. (V 6/73, mass n 361741).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 37 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)