Sez. U, Sentenza n. 6 del 09/01/1973 (Rv. 361741 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - IN GENERE - PROPOSIZIONE - TERMINE EX ART 47 COD PROC CIV - INAPPLICABILITA - PRECLUSIONE - CONDIZIONI.*
GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - IN GENERE - PROPOSIZIONE - TERMINE EX ART 47 COD PROC CIV - INAPPLICABILITA - PRECLUSIONE - CONDIZIONI.*
Il termine di cui all'art 47, secondo comma, cod proc civ si riferisce esclusivamente alla proposizione del regolamento di Competenza; mentre il regolamento di giurisdizione, che non e un mezzo d'impugnazione, non ha un termine fisso per la sua proposizione, salva la preclusione derivante dalla Costituzione del giudicato formale, per effetto della decorrenza dei termini per l'appello, o, quando ne sia il caso, per il ricorso per Cassazione. (Conf 1184/70, mass n 346799; 1042/64).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 37 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 47
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)