Sez. 1, Sentenza n. 31640 del 09/05/2014 Cc. (dep. 17/07/2014) Rv. 261089 - 01
ESECUZIONE - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - CONCORSO FORMALE E REATO CONTINUATO | Riconoscimento della continuazione - Individuazione della violazione più grave - Riferimento alla pena più elevata determinata in concreto - Questione di legittimità costituzionale dell'art. 187 disp. att. cod. proc. pen. in relazione agli artt. 3, 25 e 27 Cost. - Manifesta infondatezza - Ragioni.
ESECUZIONE - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - CONCORSO FORMALE E REATO CONTINUATO
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 187 disp. att. cod. proc. pen., in relazione agli artt. 3, 25 e 27 Cost., nella parte in cui limita i poteri del giudice dell'esecuzione nella individuazione del reato più grave ai fini della continuazione, in quanto la differenza di trattamento tra la fase della cognizione e quella della esecuzione trova giustificazione nella circostanza che il giudice della esecuzione è vincolato alla pena inflitta e coperta da giudicato.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 81 com. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 671 CORTE COST., Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 187 CORTE COST., Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 25, Costituzione art. 27
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)