Sez. 1, Sentenza n. 3751 del 21/06/1995 Cc. (dep. 21/07/1995) Rv. 202258 - 01
Esecuzione - Giudice dell'esecuzione - Concorso formale e reato continuato | Individuazione della violazione più grave - Criterio - Esercizio di potere discrezionale - Esclusione - Ragione: art. 187 disp. att. cod. proc. pen. - Riferimento alla violazione per la quale è stata inflitta la pena più grave.
Esecuzione - Giudice dell'esecuzione - Concorso formale e reato continuato
Quando la disciplina del reato continuato viene applicata in sede di esecuzione, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., il giudice è privo del potere discrezionale relativo all'individuazione della violazione più grave. Quest'ultima, infatti, va ravvisata in tal caso nella violazione per la quale è stata inflitta la pena più grave, in virtù del disposto dell'art. 187 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 81 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 671 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 671, Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 187 CORTE COST., Legge 28/07/1989 num. 271 art. 187 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)