Sez. 2, Sentenza n. 1743 del 24/03/1979 (Rv. 398102 - 01)
AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PROCEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE - INGIUNZIONE - OPPOSIZIONE - CONTESTAZIONE GENERICA DA PARTE DELL'OPPONENTE DELLA CORRISPONDENZA ALLA TARIFFA DELLE VOCI ESPOSTE E DELL'EFFETTIVITA DELL'ATTIVITA SVOLTA - SUFFICIENZA.*
AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PROCEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE - INGIUNZIONE - OPPOSIZIONE - CONTESTAZIONE GENERICA DA PARTE DELL'OPPONENTE DELLA CORRISPONDENZA ALLA TARIFFA DELLE VOCI ESPOSTE E DELL'EFFETTIVITA DELL'ATTIVITA SVOLTA - SUFFICIENZA.*
Poiche l'opposizione al decreto ingiuntivo, avente per oggetto il pagamento di diritti ed onorari di avvocato o procuratore non e un mezzo di impugnazione, ma apre un normale giudizio di cognizione in cui il ricorrente assume la veste sostanziale di attore con il correlativo Onere probatorio e l'opponente quella di convenuto, non e applicabile nei confronti di quest'ultimo il principio desumibile dall'art 366 n 4 cod proc civ, secondo cui il ricorso per Cassazione per la pretesa violazione delle tariffe e inammissibile se non siano specificate le voci che si assumono violate. Ne consegue che la generica contestazione da parte dell'opponente della corrispondenza delle voci esposte alla tariffa e all'attivita effettivamente svolta, e sufficiente a investire il giudice del potere-dovere di procedere al relativo controllo che puo essere svolto anche d'ufficio, in applicazione del principio iura novit curia. (Conf 3292/75, mass n 377408).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 645 CORTE COST., Legge 13/06/1942 num. 794 art. 30 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)