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Sez. 2, Sentenza n. 942 del 26/01/1995 (Rv. 489996 - 01)

AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PROCEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE - INGIUNZIONE - OPPOSIZIONE | Liquidazione delle spese giudiziali - Violazione delle tariffe professionali - Ricorso per cassazione - Principio dell'ammissibilità condizionata alla specifica indicazione delle voci violate - Applicabilità - Esclusione.
Stato
decisa il 1995-01-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/489996-01

AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PROCEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE - INGIUNZIONE - OPPOSIZIONE

Poiché l'opposizione a decreto ingiuntivo per il pagamento di diritti ed onorari di avvocato o procuratore si configura come un ordinario giudizio di cognizione, in cui l'opposto assume la veste sostanziale di attore, con il correlativo onere probatorio, non è applicabile nei confronti del convenuto-opponente il principio, desumibile dall'art. 366, comma primo, n. 4 cod. proc. civ., secondo cui il ricorso per cassazione inteso a prospettare la violazione delle tariffe professionali nella liquidazione delle spese di giudizio è ammissibile solo se articolato in una specifica indicazione delle voci che si assumono violate. Pertanto, ogni contestazione dell'opponente circa l'ortodossia dell'applicazione delle suddette tariffe e, a maggior ragione, circa l'individuazione della tariffa in concreto operante basta ad investire il giudice del potere dovere di dar corso alla verifica della fondatezza della contestazione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 366, Cod. Proc. Civ. art. 645 CORTE COST., Legge 13/06/1942 num. 794 art. 30 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)