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Sez. 2, Sentenza n. 3292 del 13/10/1975 (Rv. 377408 - 01)

AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PROCEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE - INGIUNZIONE - OPPOSIZIONE - SPECIFICAZIONE DELLE VOCI DI TARIFFA VIOLATE - NECESSITA - ESCLUSIONE - CONTESTAZIONE GENERICA - SUFFICIENZA - ONERE PROBATORIO DELL'AVVOCATO - DOVERI DEL GIUDICE.*
Stato
decisa il 1975-10-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/377408-01

AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PROCEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE - INGIUNZIONE - OPPOSIZIONE - SPECIFICAZIONE DELLE VOCI DI TARIFFA VIOLATE - NECESSITA - ESCLUSIONE - CONTESTAZIONE GENERICA - SUFFICIENZA - ONERE PROBATORIO DELL'AVVOCATO - DOVERI DEL GIUDICE.*

Poiche l'opposizione a decreto ingiuntivo, avente ad oggetto il pagamento di diritti ed onorari di avvocato o procuratore non e un mezzo di impugnazione, ma apre un normale giudizio di cognizione, in cui il ricorrente e l'opponente assumono rispettivamente la veste sostanziale di attore e di convenuto, non e applicabile, nei confronti dell'opponente medesimo, il principio, desumibile dall'art 366 n 4 cod proc civ, secondo cui il ricorso per Cassazione per asserita violazione delle tariffe e inammissibile ove non siano specificate le voci della tariffa che si assumono violate. Ne consegue che la contestazione, sia pure generica, delle somme richieste importa, a carico del giudice, l'Obbligo di controllare la corrispondenza tra le voci ed i compensi elencati in parcella e la tariffa professionale ed, a carico del professionista ricorrente, l'Obbligo di provare l'effettivita delle prestazioni professionali elencati nella parcella medesima.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 645 CORTE COST., Legge 13/06/1942 num. 794 art. 30 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)