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Sez. 2, Sentenza n. 6122 del 18/10/1983 (Rv. 430917 - 01)

APPALTO (CONTRATTO DI) - ROVINA E DIFETTI DI COSE IMMOBILI (RESPONSABILITÀ DEL COSTRUTTORE) - IN GENERE - VENDITA DI IMMOBILE REALIZZATO DA TERZI - RESPONSABILITÀ DEL VENDITORE EX ART. 1669 COD. CIV. - INSUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1983-10-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/430917-01

APPALTO (CONTRATTO DI) - ROVINA E DIFETTI DI COSE IMMOBILI (RESPONSABILITÀ DEL COSTRUTTORE) - IN GENERE - VENDITA DI IMMOBILE REALIZZATO DA TERZI - RESPONSABILITÀ DEL VENDITORE EX ART. 1669 COD. CIV. - INSUSSISTENZA.*

Ai fini dell'applicazione dell'art. 1669 cod. civ. (rovina e difetti di cose immobili), che prevede una responsabilità di natura extracontrattuale fondata su esigenze di interesse pubblico, il venditore, che per realizzare l'opera venduta si sia avvalso dell'attività di terzi, non può considerarsi "costruttore" nel caso in cui detta attività abbia avuto ad oggetto l'esecuzione dell'intera opera ed egli sia rimasto estraneo alla gestione dei lavori senza assumerne la responsabilità ed il rischio.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1669

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)