Sez. 2, Sentenza n. 1114 del 24/02/1986 (Rv. 444618 - 01)
APPALTO (CONTRATTO DI) - ROVINA E DIFETTI DI COSE IMMOBILI (RESPONSABILITÀ DEL COSTRUTTORE) - IN GENERE - AZIONE DI RESPONSABILITÀ EX ART. 1669 COD. CIV. - NATURA EXTRACONTRATTUALE - ESERCIZIO NEI CONFRONTI DEL COSTRUTTORE- VENDITORE DA PARTE DELL'ACQUIRENTE - AMMISSIBILITÀ - TERMINE.*
APPALTO (CONTRATTO DI) - ROVINA E DIFETTI DI COSE IMMOBILI (RESPONSABILITÀ DEL COSTRUTTORE) - IN GENERE - AZIONE DI RESPONSABILITÀ EX ART. 1669 COD. CIV. - NATURA EXTRACONTRATTUALE - ESERCIZIO NEI CONFRONTI DEL COSTRUTTORE- VENDITORE DA PARTE DELL'ACQUIRENTE - AMMISSIBILITÀ - TERMINE.*
L'art. 1669 cod. civ. benché collocato tra le norme disciplinanti il contratto d'appalto, è diretto alla tutela dell'esigenza, di carattere generale, della conservazione e funzionalità degli edifici e di altri immobili destinati, per loro natura, a lunga durata. Conseguentemente l'Azione di responsabilità ha natura extracontrattuale e, trascendendo il rapporto negoziale (appalto e vendita) in base al quale l'immobile è pervenuto nella sfera di un soggetto diverso dal costruttore, può essere esercitata nei confronti di quest'ultimo, quando abbia veste di venditore, anche da parte degli acquirenti i quali possono fruire del più favorevole termine di un anno. (V 2676/84, mass n 434704; (V 2415/84, mass n 434446; (V 6122/84, mass n 430917).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1669, Cod. Civ. art. 1670
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)