Sez. 1, Sentenza n. 12808 del 03/09/2003 (Rv. 566492 - 01)
CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE | Legge n. 89 del 2001 - Comportamento della parte - Rinvii della causa richiesti o acconsentiti dalla parte - Successiva doglianza della stessa, nel giudizio di equa riparazione, in ordine al mancato esercizio, da parte del giudice, dei poteri intesi al più sollecito svolgimento del procedimento - Ammissibilità - Esclusione.
CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE
In tema di equa riparazione ai sensi della legge 24 marzo 2001, n. 89, la parte che, in base a ragioni di propria convenienza, abbia richiesto rinvii della causa o vi abbia consentito, non può, al fine di evitare che l'eccessiva durata del processo derivatane sia addossata al proprio comportamento, dolersi del mancato esercizio dei poteri di direzione del processo medesimo da parte del giudice istruttore.
Riferimenti normativi: Legge 24/03/2001 num. 89 art. 2 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 175, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 81, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 81
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)