Sez. 1, Sentenza n. 4512 del 05/03/2004 (Rv. 575864 - 01)
CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE | Legge n. 89 del 2001 - Equa riparazione - Pretesa eccessiva durata di singole attività processuali - Cattivo esercizio del potere di conduzione processuale - Violazione automatica del termine di ragionevole durata del processo - Esclusione - Valutazione della durata processuale in termini complessivi - Necessità.
CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE
Ai fini dell'accertamento del termine ragionevole di durata del processo, non può ascriversi automaticamente al cattivo esercizio dei poteri del giudice finalizzati al sollecito svolgimento processuale la dilatazione dei tempi per il compimento di determinate attività processuali, quali l'integrazione del contraddittorio, l'espletamento di determinate prove, la fissazione delle udienze di rinvio, essendo viceversa necessario che la durata ragionevole del processo sia verificata nell'economia complessiva della vicenda processuale, e dunque in termini globali di valutazione temporale, giacché, a seconda del tipo di controversia, dell'osservanza del diritto di difesa in giudizio, e secondo una conduzione commisurata all'organizzazione del lavoro, ben può il giudice o concentrare al massimo le attività processuali (in un numero esiguo di udienze, i cui intervalli però vengono dilatati per la concomitanza delle altre cause) o frazionare le stesse (in un maggior numero di udienze, ravvicinate tra loro), di modo che il diritto alla durata ragionevole si concreta in base al risultato finale, corrispondente alla decisione resa entro un tempo tollerabile, che correttamente si ritiene equo commisurare agli standard medi attestati dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo.
Riferimenti normativi: Legge 24/03/2001 num. 89 art. 2 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 175
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)