diritto.io

Sez. 6 - , Sentenza n. 16098 del 05/02/2020 Ud. (dep. 27/05/2020) Rv. 278960 - 02

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - IN GENERE | Riparazione pecuniaria ex art. 322-quater cod. pen. – Fatti commessi prima dell’entrata in vigore della norma – Principio di irretroattività – Applicabilità.
Stato
decisa il 2020-02-05
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/278960-02

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - IN GENERE

In tema di reati contro la pubblica amministrazione, la riparazione pecuniaria prevista dall'art. 322-quater cod. pen. (introdotta dall'art.4 legge 27 maggio 2015, n.69), in quanto sanzione civile accessoria avente connotazione punitiva, non è applicabile in relazione a fatti di reato commessi prima dell'entrata in vigore della norma, in quanto soggiace al principio di irretroattività di cui all'art. 2, comma quarto, cod. pen.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 2 com. 4 CORTE COST., Cod. Pen. art. 322 quater, Legge 27/05/2015 num. 69 art. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)