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Sez. 6, Sentenza n. 16872 del 30/01/2019 Cc. (dep. 17/04/2019) Rv. 275671 - 01

MISURE DI SICUREZZA - PATRIMONIALI | Riparazione pecuniaria ex art.322-quater cod.pen. - Confisca per equivalente - Cumulabilità - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2019-01-30
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/275671-01

MISURE DI SICUREZZA - PATRIMONIALI

In tema di patteggiamento per reati contro la pubblica amministrazione, l'applicazione cumulativa della restituzione integrale del profitto del reato, prevista dall'art.444, comma 1-ter, cod. proc. pen., e della confisca per equivalente del profitto del reato ex art.322–ter cod. pen., determina la violazione del principio del "ne bis in idem" sanzionatorio, trattandosi di misure aventi il medesimo oggetto ed analoga finalità afflittiva. (Fattispecie in cui la Corte ha disposto l'annullamento della sentenza di patteggiamento ex art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. limitatamente alla disposta confisca, configurando l'applicazione cumulativa causa di illegalità della misura ablativa).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 322 ter, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 448 com. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 444 com. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)