diritto.io

Sez. U, Sentenza n. 1365 del 23/02/1983 (Rv. 426175 - 01)

OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - PREZZO - REVISIONE - IN GENERE - MANCATA PREVISIONE NEL CONTRATTO DEL DIRITTO ALLA REVISIONE DEI PREZZI - RICONOSCIMENTO DELLA REVISIONE DA PARTE DELL'AMMINISTRAZIONE APPALTANTE - INTERESSI SUGLI IMPORTI REVISIONALI - CORRESPONSIONE - OBBLIGATORIETÀ - DECORRENZA - CONCESSIONE DI ACCONTI - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1983-02-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/426175-01

OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - PREZZO - REVISIONE - IN GENERE - MANCATA PREVISIONE NEL CONTRATTO DEL DIRITTO ALLA REVISIONE DEI PREZZI - RICONOSCIMENTO DELLA REVISIONE DA PARTE DELL'AMMINISTRAZIONE APPALTANTE - INTERESSI SUGLI IMPORTI REVISIONALI - CORRESPONSIONE - OBBLIGATORIETÀ - DECORRENZA - CONCESSIONE DI ACCONTI - IRRILEVANZA.*

In tema di appalto di opera pubblica, quando il contratto non contenga un patto che attribuisca all'appaltatore un diritto soggettivo alla revisione dei prezzi, sicché questa rimanga soggetta alla disciplina legale, e l'amministrazione appaltante eserciti, nel corso del rapporto e nell'ambito di tale disciplina legale, il potere discrezionale di accordare la revisione, sugli importi revisionali sono dovuti gli interessi nella misura legale e con decorrenza dopo un anno dall'approvazione del collaudo, a norma dell'art. 3 quarto comma del d.l.C.P.S. 6 dicembre 1947 n. 1501, indipendentemente dall'eventuale Esercizio da parte dell'amministrazione stessa della facoltà di concedere acconti. (nella specie, accordati in base alla disciplina previgente alla legge 21 giugno 1964 n. 463, trattandosi di appalto stipulato in data anteriore a tale legge).*

Riferimenti normativi: Decr. Leg. Capo Provv. Stato 06/12/1947 num. 1501 art. 1, Decr. Leg. Capo Provv. Stato 06/12/1947 num. 1501 art. 3, Decr. Leg. Capo Provv. Stato 06/12/1947 num. 1501 art. 4, Legge 21/06/1964 num. 463 art. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)