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Sez. 1, Sentenza n. 5925 del 03/11/1988 (Rv. 460390 - 01)

OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - PREZZO - REVISIONE - IN GENERE - RITARDO NEL PAGAMENTO - INTERESSI - DECORRENZA.*
Stato
decisa il 1988-11-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/460390-01

OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - PREZZO - REVISIONE - IN GENERE - RITARDO NEL PAGAMENTO - INTERESSI - DECORRENZA.*

In tema di revisione dei prezzi degli appalti di opere pubbliche, nel caso di contratti che non contengano clausole attributive del diritto alla revisione e siano anteriori all'entrata in vigore della legge 21 dicembre 1974, n. 700, relativamente ai lavori altresì eseguiti prima di tale data, un ritardo nel pagamento del compenso revisionale con conseguente Obbligo di corrispondere i relativi interessi può configurarsi unicamente in base al disposto dell'art. 3, comma quarto, del decreto legislativo C.P.S. 6 dicembre 1947, n. 1501, a norma del quale gli interessi legali decorrono dopo un anno dalla approvazione degli Atti del collaudo, mentre, stante la diversa natura del prezzo e del compenso revisionale, non può farsi ricorso all'analogia per attuare un'estensione al secondo della disciplina dettata per il primo dagli artt. 35 e 36 del d.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063, realizzata soltanto con l'emanazione della legge n. 700 del 1974. (V 7146/86, mass n 449223; (V 1365/86, mass n 426175).*

Riferimenti normativi: Decr. Leg. Capo Provv. Stato 06/12/1947 num. 1501, DPR 16/07/1962 num. 1063 art. 35, DPR 16/07/1962 num. 1063 art. 36, Legge 21/12/1974 num. 700

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)