Sez. 1, Sentenza n. 6729 del 12/12/1988 (Rv. 460991 - 01)
OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - PREZZO - REVISIONE - IN GENERE - INTERESSI LEGALI SULLE SOMME DOVUTE PER EFFETTO DELLA REVISIONE - DECORRENZA - DALL'APPROVAZIONE DEGLI ATTI DI COLLAUDO EX ART. 3, COMMA QUARTO, DEL D.L.C.P.S. N. 1501 DEL 1947.*
OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - PREZZO - REVISIONE - IN GENERE - INTERESSI LEGALI SULLE SOMME DOVUTE PER EFFETTO DELLA REVISIONE - DECORRENZA - DALL'APPROVAZIONE DEGLI ATTI DI COLLAUDO EX ART. 3, COMMA QUARTO, DEL D.L.C.P.S. N. 1501 DEL 1947.*
In tema di revisione dei prezzi degli appalti di opere pubbliche, anteriormente all'entrata in vigore della legge 21 dicembre 1974 n. 700, il disposto dell'art. 3 comma quarto d.l. C.P.S. 6 dicembre 1947 n. 1501 (come modificato dall'art. 1 della legge 9 maggio 1950 n. 329) secondo cui "dopo un anno dalla approvazione degli Atti di collaudo decorreranno gli interessi legali a favore dell'impresa sull'importo dovuto per la revisione dei prezzi", va inteso nel senso che il diritto al compenso revisionale, ancorché già sorto in forza del riconoscimento della P.a., diviene fruttifero solo con il decorso di un anno dall'approvazione degli Atti di collaudo, e non dal precedente momento del collaudo stesso, attesa la natura costitutiva dell'atto di riconoscimento e la posizione di interesse legittimo di cui l'appaltatore è portatore prima del riconoscimento discrezionale da parte dell'amministrazione. (V 7146/86, mass n 449223; (V 406/85, mass n 438621; (V 1365/83, mass n 426175; (V 3202/74, mass n 371695; (V 3202/74, mass n 371697).*
Riferimenti normativi: Decr. Leg. Capo Provv. Stato 06/12/1947 num. 1501, Legge 09/05/1950 num. 329 art. 3 com. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)