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Sez. 5, Sentenza n. 8697 del 07/05/2004 (Rv. 572703 - 01)

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA COMUNALE SULL'INCREMENTO DI VALORE DEGLI IMMOBILI (I.N.V.I.M.) (TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI) | INVIM decennale - Esenzione per gli immobili strumentali, ex art. 25, secondo comma, lett. d), del dPR n. 643 del 1972 - Successiva alienazione - Assoggettamento ad imposta - Valore iniziale - Determinazione - Riferimento alla data di cessazione della strumentalità - Legittimità - Esclusione - Riferimento alla data dell'acquisto - Legittimità - Questione di legittimità costituzionale - Manifesta infondatezza.
Stato
decisa il 2004-05-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/572703-01

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA COMUNALE SULL'INCREMENTO DI VALORE DEGLI IMMOBILI (I.N.V.I.M.) (TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI)

In tema di INVIM, in caso di alienazione dei fabbricati dichiarati, ai sensi dell'art. 25, secondo comma, lett. d), del dPR 26 ottobre 1972, n. 643, esenti dall'imposta per decorso del decennio, di cui all'art. 3 del medesimo decreto, la base imponibile deve essere determinata assumendo come valore iniziale quello corrispondente alla data dell'acquisto e non a quella di cessazione della strumentalità del bene all'impresa, senza che ciò possa dar luogo a dubbi di legittimità costituzionale in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost. (cfr. Corte cost., sent. n. 98 del 2003).

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 643 art. 25 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 643 art. 6 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 643 art. 2 CORTE COST., Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 53

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)