Sez. 5, Sentenza n. 4315 del 25/03/2003 (Rv. 561352 - 01)
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA COMUNALE SULL'INCREMENTO DI VALORE DEGLI IMMOBILI (I.N.V.I.M.) (TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI) | Immobili strumentali previsti dall'art. 25, secondo comma, lettera d), del d.P.R. n. 653 del 1972 - Alienazione - Esenzione - Portata - Invim decennale - Invim ordinaria - Soggezione - Valore iniziale - Determinazione - Criterio - Valore alla data di acquisto.
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA COMUNALE SULL'INCREMENTO DI VALORE DEGLI IMMOBILI (I.N.V.I.M.) (TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI)
In tema di INVIM, l'incremento di valore degli immobili strumentali, che l'art. 25, secondo comma, lett. d), del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 643 esenta dall'applicazione dell'imposta per decorso del decennio prevista dall'art. 3, deve essere assoggettato, invece, all'atto della loro alienazione, all'imposta di cui all'art. 2 del citato d.P.R., la cui base imponibile deve essere determinata assumendo come valore iniziale, alla stregua dell'art. 6, primo comma, quello corrispondente alla data di acquisto, e non a quella del compimento dell'ultimo decennio di esenzione.
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 643 art. 25 com. 2 lett. D CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 643 art. 2 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 643 art. 3 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 643 art. 6 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)