Sez. 5, Sentenza n. 4982 del 01/04/2003 (Rv. 561688 - 01)
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA COMUNALE SULL'INCREMENTO DI VALORE DEGLI IMMOBILI (I.N.V.I.M.) (TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI) | INVIM decennale - Esenzione per gli immobili strumentali, ex art. 25, secondo comma, lett. d), del d.P.R. n. 643 del 1972 - Successiva alienazione - Assoggettamento ad imposta - Configurabilità - Valore iniziale - Determinazione - Riferimento alla data di acquisto - Questione di legittimità costituzionale - Manifesta infondatezza.
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA COMUNALE SULL'INCREMENTO DI VALORE DEGLI IMMOBILI (I.N.V.I.M.) (TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI)
In tema di INVIM, in caso di alienazione dei fabbricati strumentali - i quali, ai sensi dell'art. 25, secondo comma, lett. d), del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643, sono esentati dall'imposta per decorso del decennio -, si applica l'imposta di cui all'art. 2 del medesimo d.P.R. n. 643 del 1972 e la base imponibile deve essere determinata assumendo come valore iniziale quello corrispondente alla data di acquisto. La ragione dell'esenzione prevista dal citato art. 25 è, infatti, strettamente legata alla destinazione dell'immobile a fini aziendali, sicché non vi è motivo di sottrarre il bene stesso alla tassazione ordinaria in caso di alienazione e, quindi, di sua sottrazione a tale destinazione, sulla base dell'incremento di valore "medio tempore" intervenuto. Nè tale disciplina pone dubbi di legittimità costituzionale in riferimento agli artt. 23 e 53 Cost., atteso che la tassazione in esame viene a colpire una effettiva e concreta manifestazione di capacità contributiva.
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 643 art. 25 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 643 art. 2 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 643 art. 6 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)