Sez. 1, Sentenza n. 4211 del 06/04/1992 (Rv. 476629 - 01)
Adozione - Adozione internazionale (di minori) - Adozione di minori stranieri - Condizioni - Delibazione | Minore di nazionalità cilena - Affidamento preadottivo a cittadini italiani - Provvedimento emesso dall'autorità straniera sulla base del consenso dei genitori - Mancanza di una formale dichiarazione di abbandono del minore - Contrasto con l'ordine pubblico italiano - Esclusione - Condizione.
Adozione - Adozione internazionale (di minori) - Adozione di minori stranieri - Condizioni - Delibazione
In tema di dichiarazione di efficacia di provvedimento di affidamento preadottivo emesso da autorità straniera nei confronti di cittadini italiani ed in ipotesi di minore nazionalità cilena, poiché l'ordinamento cileno detta direttamente la disciplina formale e sostanziale dell'affidamento preadottivo, fissandone i presupposti in modo compiuto e autonomo, senza alcun rinvio alla corrispondente disciplina dello Stato degli affidatari (articoli 39 e 40 legge cilena 26 aprile 1988 n. 18703), il relativo provvedimento deve essere delibato dal competente giudice italiano ove conforme alla legislazione cilena ed anche se difforme dalla disciplina in tema di affidamento preadottivo dettata dagli artt. 15 e seguenti della legge 4 maggio 1983 n. 184, salvo che tale difformità non determini una contraddizione con i principi fondamentali che regolano nello Stato italiano i diritti di famiglia e dei minori. In particolare non può ritenersi intrinsecamente contrario all'ordine pubblico italiano un tale provvedimento straniero di affidamento preadottivo fondato, oltre che sullo stato di abbandono del minore, anche sul consenso dei genitori, atteso che il nostro ordinamento lo ammette espressamente per le adozioni in casi particolari (artt. 44 e seguenti legge n. 184 del 1983) ed ha recepito la Convenzione europea di Strasburgo del 24 aprile 1967 in materia di adozione di minori (ratificata con legge 22 maggio 1974 n. 357) che, all'art. 5, lo prevede come obbligatorio; né un siffatto contrasto è configurabile quando il provvedimento straniero non è stato preceduto da una formale dichiarazione di abbandono del minore, essendo sufficiente che dal documento lo stato di abbandono risulti, anche implicitamente, come presupposto del provvedimento da delibare, senza che possa diversamente rilevare con riguardo al consenso prestato dai genitori nei confronti di una coppia di persone determinata, salvo che lo stesso non dissimuli un commercio del minore in contrasto con l'ordine pubblico italiano.
Riferimenti normativi: Legge 22/05/1974 num. 357 CORTE COST., Legge 04/05/1983 num. 184 art. 32 CORTE COST., Legge 04/05/1983 num. 184 art. 15 CORTE COST., Legge 04/05/1983 num. 184 art. 44 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)