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Sez. 1, Sentenza n. 5550 del 20/06/1997 (Rv. 505344 - 01)

ADOZIONE - ADOZIONE INTERNAZIONALE (DI MINORI) - ADOZIONE DI MINORI STRANIERI - CONDIZIONI - DELIBAZIONE | Poteri di sindacato del giudice italiano sul provvedimento straniero di adozione - Limiti - Indicazioni di carattere prescrittivo circa la data di nascita del minore contenute nel provvedimento - Sindacabilità sotto il profilo della contraddittorietà con altra indicazioni relativa al medesimo dato - Esclusione.
Stato
decisa il 1997-06-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/505344-01

ADOZIONE - ADOZIONE INTERNAZIONALE (DI MINORI) - ADOZIONE DI MINORI STRANIERI - CONDIZIONI - DELIBAZIONE

In tema di adozione internazionale, il giudice italiano deve ritenersi privo di un potere di sindacato sul contenuto del provvedimento straniero di adozione, al di la delle ipotesi espressamente disciplinate dall'art. 32 della legge 4 maggio 1983 n. 184, circa la conformità del provvedimento straniero alla legislazione dello Stato che lo ha emesso e la non contrarietà del provvedimento stesso ai principi fondamentali che regolano il diritto di famiglia e dei minori, dovendo in particolare escludersi che, ove l'atto proveniente da una autorità straniera contenga la prescrizione di considerare un determinato giorno quale data di nascita del minore, tale prescrizione possa essere ritenuta irrilevante dal giudice italiano, al fine di verificare il divario di età con gli adottanti, perché in contrasto con altra parte dell'atto, in cui il minore viene indicato come nato in data diversa.

Riferimenti normativi: Legge 04/05/1983 num. 184 art. 32 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)