Sez. 5, Sentenza n. 14105 del 11/06/2010 (Rv. 613667 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - RISCOSSIONE - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO | Revisione dell'accertamento - Procedura ex art. 11 del d.lgs. n. 374 del 1990 - Omissione del contraddittorio - Conseguenze - Ingiunzione di pagamento - Illegittimità - Sussistenza - Fondamento.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - RISCOSSIONE - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO
In materia doganale, l'ingiunzione di pagamento emessa, ai sensi dell'art. 82 del d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, all'esito del procedimento di revisione dell'accertamento previsto dall'art. 11 del d.lgs. 8 novembre 1990, n. 374, è illegittima se l'operatore interessato (nella specie l'importatore) non sia stato ascoltato e messo in condizioni di manifestare utilmente il proprio punto di vista in merito agli elementi sui quali l'Amministrazione intende fondare la sua decisione, in quanto il diritto al contraddittorio e di difesa anche nella fase amministrativa, pur non essendo esplicitamente riconosciuto dal codice doganale comunitario, si evince dalle espresse previsioni dell'art. 11 cit. e costituisce "un principio generale del diritto comunitario che trova applicazione ogni qualvolta l'Amministrazione si proponga di adottare nei confronti di un soggetto un atto ad esso lesivo" (cfr. Corte di Giustizia CE, sent. 18 dicembre 2008, in causa C-349/07).
Riferimenti normativi: DPR 23/01/1973 num. 43 art. 82 CORTE COST., Legge 11/08/1990 num. 374 art. 11
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)