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Sez. 5, Sentenza n. 8060 del 03/04/2013 (Rv. 625893 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - IN GENERE | Rettifica di accertamento per maggiori diritti doganali - Impugnazione afferente la sua adozione - Violazione del diritto al contraddittorio desumibile dall'art. 11 del d.lgs. 8 novembre 1990, n. 374 - Richiamo espresso alla facoltà di proporre osservazioni - Causa di esclusione - Limiti.
Stato
decisa il 2013-04-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/625893-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - IN GENERE

In tema di rettifica di accertamento per maggiori diritti doganali, allorquando non sia in contestazione la motivazione del provvedimento impugnato, ma soltanto la sua adozione, perché asseritamente non preceduta dal contraddittorio con il destinatario, deve ritenersi tutelato tale diritto - desumibile dall'art. 11 del d.lgs. 8 novembre 1990, n. 374 e costituente principio generale del diritto eurounitario ogni qualvolta l'Amministrazione si proponga di adottare nei confronti di un soggetto un atto ad esso lesivo - se sia stata assicurata la partecipazione di quest'ultimo alla contestazione esposta nei suoi confronti avvenuto nel processo verbale di constatazione, per il richiamo espresso al diritto del contribuente a rendere osservazioni nel termine fissato dall'art. 12, settimo comma, della legge 27 luglio 2000, n. 212.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 08/11/1990 num. 374 art. 11, Legge 27/07/2000 num. 212 art. 12 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)