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Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 12832 del 23/05/2018 (Rv. 648523 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - IN GENERE | Fase amministrativa - Principio del contraddittorio - Rilevanza - Ragioni - Limiti - Prova di resistenza - Necessità.
Stato
decisa il 2018-05-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/648523-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - IN GENERE

In materia doganale, il rispetto del principio del contraddittorio nella fase amministrativa, pur non essendo esplicitamente previsto dal Reg. (CEE) n. 2913 del 1992 (codice doganale comunitario) - sostituito dal Reg. (UE) n. 952 del 2013 (codice doganale dell'Unione) - deriva dal disposto dell'art. 11 del d.lgs. n. 374 del 1990 e costituisce, in ogni caso, un principio generale del diritto unionale, che trova applicazione tutte le volte che l'Amministrazione possa assumere nei confronti di un soggetto un atto lesivo; peraltro, la violazione del detto principio è suscettibile di determinare l'invalidità del provvedimento solo se il contribuente dimostri che il rispetto dello stesso avrebbe condotto ad un risultato diverso, quindi un pregiudizio concreto al proprio diritto di difesa (cd. prova di resistenza).

Riferimenti normativi: Regolam. Consiglio CEE 12/10/1992 num. 2913, Decreto Legisl. 08/11/1990 num. 374 art. 11, Legge 07/08/1990 num. 241 art. 21 octies CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)