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Sez. 1, Sentenza n. 2843 del 18/07/1975 (Rv. 376869 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - INADEMPIMENTO - IN GENERE - CAUSA NON IMPUTABILE AL DEBITORE - IMPEDIMENTO OGGETTIVO - NECESSITA - CONVINZIONE DI NON DOVER ADEMPIERE - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1975-07-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/376869-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - INADEMPIMENTO - IN GENERE - CAUSA NON IMPUTABILE AL DEBITORE - IMPEDIMENTO OGGETTIVO - NECESSITA - CONVINZIONE DI NON DOVER ADEMPIERE - IRRILEVANZA.*

La causa non imputabile al debitore, escludente la responsabilita per inadempimento, si ha quando l'inadempimento o il ritardo siano stati determinati da un impedimento oggettivo, e non dall'erronea e inescusabile convinzione del debitore di non dover adempiere, dovuta alla diffida di un terzo.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)