Sez. 1, Sentenza n. 5282 del 12/04/2002 (Rv. 553689 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - CONTENUTO E FORMA | Società ed altri enti - Persona fisica conferente la procura e carica dalla stessa ricoperta all'interno della persona giuridica - Mancata indicazione nell'intestazione del ricorso - Inammissibilità del ricorso - Esclusione - Condizioni.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - CONTENUTO E FORMA
Allorché dagli atti di causa è possibile identificare il nome del legale rappresentante della persona giuridica che ha conferito il mandato per ricorrere in cassazione, la mancata indicazione nell'intestazione del ricorso di tale nome non ne importa la inammissibilità, così come non ne comporta la inammissibilità l'indicazione, solo nella procura, della carica ricoperta, essendo ciò sufficiente a rendere possibile il riscontro sulla valida instaurazione del rapporto processuale.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 365, Cod. Proc. Civ. art. 366
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)