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Sez. 1, Sentenza n. 5282 del 12/04/2002 (Rv. 553689 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - CONTENUTO E FORMA | Società ed altri enti - Persona fisica conferente la procura e carica dalla stessa ricoperta all'interno della persona giuridica - Mancata indicazione nell'intestazione del ricorso - Inammissibilità del ricorso - Esclusione - Condizioni.
Stato
decisa il 2002-04-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/553689-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - CONTENUTO E FORMA

Allorché dagli atti di causa è possibile identificare il nome del legale rappresentante della persona giuridica che ha conferito il mandato per ricorrere in cassazione, la mancata indicazione nell'intestazione del ricorso di tale nome non ne importa la inammissibilità, così come non ne comporta la inammissibilità l'indicazione, solo nella procura, della carica ricoperta, essendo ciò sufficiente a rendere possibile il riscontro sulla valida instaurazione del rapporto processuale.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 365, Cod. Proc. Civ. art. 366

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)