Sez. 3, Sentenza n. 6521 del 02/04/2004 (Rv. 571789 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - CONTENUTO E FORMA | Procura rilasciata dal rappresentante legale di società (nel caso, società in nome collettivo) priva di personalità giuridica privata - Firma illeggibile - Validità della procura - Condizioni - Limiti - Fondamento.
PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - CONTENUTO E FORMA
In tema di procura alle liti rilasciata da persona giuridica, la procura con firma illeggibile di soggetto che si qualifica, nella stessa procura o nel contesto dell'atto cui essa accede, come legale rappresentante di persona giuridica privata, si presume validamente rilasciata dalla persona fisica investita, secondo lo statuto, del necessario potere rappresentativo, e spetta alla controparte non semplicemente dedurre l'illeggibilità della firma, ma contestare, con valide e specifiche ragioni e prove, che la firma sia quella del soggetto cui compete la rappresentanza processuale della persona giuridica. Tale principio è applicabile anche trattandosi di società priva di personalità giuridica (nel caso, società in nome collettivo) ove sia possibile, in ragione della relativa disciplina (nel caso, ai sensi dell'art. 2298, secondo comma, cod. civ., nel testo vigente anteriormente all'abrogazione dispostane dall'art. 33, comma primo, legge n. 340 del 2000), il controllo della corrispondenza della firma apposta in calce alla procura rilasciata al difensore con quella depositata da chi abbia la rappresentanza della società stessa.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2298, Legge 24/11/2000 num. 340 art. 33 com. 1, Cod. Proc. Civ. art. 75 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2229, Cod. Civ. art. 2309, Cod. Civ. art. 2383, Cod. Civ. art. 2450 bis, Cod. Civ. art. 2506
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)