Sez. L, Sentenza n. 7168 del 10/05/2003 (Rv. 562857 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - CONTENUTO E FORMA | Società ed altri Enti - Persona fisica conferente la procura - Mancata indicazione nella intestazione del ricorso e nella procura - Identificabilità del rappresentante dagli atti di causa e riferibilità ad esso della firma di conferimento della procura - Inammissibilità del ricorso - Esclusione.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - CONTENUTO E FORMA
Quando dagli atti di causa risulti possibile identificare il nome del legale rappresentante della persona giuridica che ha conferito il 'mandato ad litem' e la riferibilità ad esso della firma in calce al mandato, la omessa indicazione nell'intestazione dell'atto di appello e nella procura del nome di detto rappresentante non comportano l'inammissibilità dell'atto (Nella specie, la S.C. ha ritenuto irrilevante la succitata omissione, in quanto il nome del legale rappresentante risultava indicato dalla memoria di costituzione depositata in riferimento all'appello proposto dalla controparte, essendo inoltre la firma intelligibile).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)