Sez. 2, Sentenza n. 7761 del 15/11/1986 Ud. (dep. 27/06/1987) Rv. 176263 - 01
PROVA PENALE - PERIZIA - IN GENERE - PERITO - MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA SUA ATTIVITÀ - IRRILEVANZA AI FINI DELLA VALIDITÀ DELL'ELABORATO PERITALE.*
PROVA PENALE - PERIZIA - IN GENERE - PERITO - MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA SUA ATTIVITÀ - IRRILEVANZA AI FINI DELLA VALIDITÀ DELL'ELABORATO PERITALE.*
Le modalità di svolgimento dell'attività del perito, quando siano state rispettate le norme poste a garanzia del diritto di difesa, non incidono sulla validità dell'elaborato peritale, ma sulla idoneità di esso come strumento di prova. Ne consegue che i metodi analitici seguiti, gli accertamenti da lui compiuti e le operazioni effettuate possono essere oggetto di censura sotto il profilo dell'adeguatezza, della concretezza e della concludenza ma non sotto quello della validità dell'atto processuale. (Conf mass n 141217; (Conf mass n 155745).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 314 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)