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Sez. 2, Sentenza n. 7761 del 15/11/1986 Ud. (dep. 27/06/1987) Rv. 176263 - 01

PROVA PENALE - PERIZIA - IN GENERE - PERITO - MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA SUA ATTIVITÀ - IRRILEVANZA AI FINI DELLA VALIDITÀ DELL'ELABORATO PERITALE.*
Stato
decisa il 1986-11-15
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/176263-01

PROVA PENALE - PERIZIA - IN GENERE - PERITO - MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA SUA ATTIVITÀ - IRRILEVANZA AI FINI DELLA VALIDITÀ DELL'ELABORATO PERITALE.*

Le modalità di svolgimento dell'attività del perito, quando siano state rispettate le norme poste a garanzia del diritto di difesa, non incidono sulla validità dell'elaborato peritale, ma sulla idoneità di esso come strumento di prova. Ne consegue che i metodi analitici seguiti, gli accertamenti da lui compiuti e le operazioni effettuate possono essere oggetto di censura sotto il profilo dell'adeguatezza, della concretezza e della concludenza ma non sotto quello della validità dell'atto processuale. (Conf mass n 141217; (Conf mass n 155745).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 314 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)