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Sez. 3, Sentenza n. 1850 del 01/12/1978 Ud. (dep. 20/02/1979) Rv. 141217 - 01

PROVA PENALE - PERIZIA - IN GENERE - PERITO - MODALITA DI SVOLGIMENTO DELLA SUA ATTIVITA - IRRILEVANZA AI FINI DELLA VALIDITA DELL'ELABORATO PERITALE.*
Stato
decisa il 1978-12-01
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/141217-01

PROVA PENALE - PERIZIA - IN GENERE - PERITO - MODALITA DI SVOLGIMENTO DELLA SUA ATTIVITA - IRRILEVANZA AI FINI DELLA VALIDITA DELL'ELABORATO PERITALE.*

Le modalita di svolgimento dell'attivita del perito, quando siano state rispettate le norme poste a garanzia del diritto di difesa, non incidono sulla validita dell'elaborato peritale, ma sulla idoneita di esso come strumento di prova; cosi i metodi analitici seguiti, gli accertamenti da lui compiuti e le operazioni effettuate possono essere oggetto di censura sotto il profilo della adeguatezza, della correttezza e della concludenza, ma non sotto quello della validita dell'atto processuale.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 314 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)