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Sez. 1, Sentenza n. 47950 del 22/11/2012 Cc. (dep. 11/12/2012) Rv. 253859 - 01

ESECUZIONE - MAGISTRATURA DI SORVEGLIANZA - PROCEDIMENTO - DECISIONE | Art. 41 bis O.P. - Sospensione di alcune regole del trattamento - Reclamo - Termine per l'adozione della decisione - Perentorietà - Esclusione - Conformità all'art. 6 CEDU - Condizioni.
Stato
decisa il 2012-11-22
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/253859-01

ESECUZIONE - MAGISTRATURA DI SORVEGLIANZA - PROCEDIMENTO - DECISIONE

In tema di reclamo avverso il provvedimento ministeriale di sospensione di alcune regole del trattamento ai sensi dell'art. 41-bis della legge 26 luglio 1975 n. 354, il termine di dieci giorni per l'adozione della decisione ha natura meramente ordinatoria e, pertanto, la sua inosservanza non è causa di inefficacia del provvedimento. (In motivazione la S.C. ha richiamato la pronuncia della Corte EDU n. 60915 del 2000 nel procedimento Bifulco c/Italia per la quale non sussiste violazione dell'art. 6 della CEDU se la decisione interviene prima della scadenza del periodo di validità del decreto impositivo del regime differenziato).

Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 41 bis CORTE COST. PENDENTE, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 6 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)