Sez. 1 - , Sentenza n. 36304 del 13/11/2020 Cc. (dep. 17/12/2020) Rv. 280061 - 01
ESECUZIONE - MAGISTRATURA DI SORVEGLIANZA - PROCEDIMENTO - DECISIONE | Proroga del regime detentivo differenziato - Reclamo - Termine per l'adozione della decisione - Perentorietà - Esclusione - Conseguenze.
ESECUZIONE - MAGISTRATURA DI SORVEGLIANZA - PROCEDIMENTO - DECISIONE
Il termine di dieci giorni per l'adozione della decisione sul reclamo avverso il provvedimento ministeriale di proroga del regime di detenzione differenziato ai sensi dell'art. 41-bis ord. pen., ha natura meramente ordinatoria e pertanto la sua inosservanza non è causa di inefficacia del provvedimento.
Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 41 bis CORTE COST. PENDENTE, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 6 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)