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Sez. 1, Sentenza n. 2660 del 10/01/2005 Cc. (dep. 27/01/2005) Rv. 230553 - 01

ESECUZIONE (Cod. proc. pen. 1988) - MAGISTRATURA DI SORVEGLIANZA - procedimento - decisione | Termine per l'adozione - Perentorietà - Esclusione - Conseguenze - Inosservanza del termine - Violazione dell'art. 6 CEDU - Possibilità.
Stato
decisa il 2005-01-10
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/230553-01

ESECUZIONE (Cod. proc. pen. 1988) - MAGISTRATURA DI SORVEGLIANZA - procedimento - decisione

Il termine di dieci giorni per l'adozione della decisione sul reclamo avverso il D.M. di applicazione o conferma del regime di detenzione differenziato ai sensi dell'art. 41-bis della legge 26 luglio 1975 n. 354 (cosiddetto ordinamento penitenziario), ha natura meramente ordinatoria e pertanto la sua inosservanza non è causa di inefficacia del provvedimento impugnato, anche se il mancato rispetto di esso, reiterato e sistematico, ove si risolva nella sostanziale vanificazione del diritto dell'interessato a un efficace sindacato giurisdizionale sulla misura, può integrare la violazione dell'art. 6 della convenzione europea dei diritti dell'uomo, adottata a Roma il 4 novembre 1950 e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955 n. 848, che sancisce il diritto di ogni persona a un processo equo. (V. sez. I, 10 gennaio 2005, Tinnirello e Benenati, non massimate)

Riferimenti normativi: Legge 04/08/1955 num. 848 CORTE COST. PENDENTE, Legge 26/07/1975 num. 354 art. 41 bis com. 2 n. 6 CORTE COST. PENDENTE, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 6 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)