Sez. 1, Sentenza n. 7550 del 08/07/1995 (Rv. 493218 - 01)
OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - CONTROVERSIE - COMPOSIZIONE IN VIA AMMINISTRATIVA - IN GENERE | Controversia - Procedura di risoluzione in via amministrativa - Instaurazione - Omissione - Conseguenze.
OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - CONTROVERSIE - COMPOSIZIONE IN VIA AMMINISTRATIVA - IN GENERE
In tema di appalto di opere pubbliche, l'omessa instaurazione della procedura di risoluzione in via amministrativa della controversia, ai sensi degli artt. 42 del Capitolato Generale per le opere pubbliche (d.P.R. n. 1063 del 1962) e 23 del R.D. 25 maggio 1895 n. 350, determina, al pari del mancato esperimento delle riserve, l'improcedibilità della domanda dell'appaltatore, ma ciò soltanto quando tale omissione abbia costituito oggetto di eccezione in senso stretto dell'amministrazione.
Riferimenti normativi: Regio Decr. 25/05/1895 num. 350 art. 23, DPR 16/07/1962 num. 1063 art. 42
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)