Sez. U, Sentenza n. 2449 del 04/07/1969 (Rv. 341957 - 01)
OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - ARBITRATO - COLLAUDO - ECCEZIONE PROCESSUALE - MANCANZA - RILEVABILITA D'UFFICIO - ESCLUSIONE - INTERVENTO DEL COLLAUDO NEL CORSO DEL PROCEDIMENTO ARBITRALE E PRIMA DELLA DECISIONE - PROPONIBILITA SOPRAVVENUTA DELLA DOMANDA.*
OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - ARBITRATO - COLLAUDO - ECCEZIONE PROCESSUALE - MANCANZA - RILEVABILITA D'UFFICIO - ESCLUSIONE - INTERVENTO DEL COLLAUDO NEL CORSO DEL PROCEDIMENTO ARBITRALE E PRIMA DELLA DECISIONE - PROPONIBILITA SOPRAVVENUTA DELLA DOMANDA.*
La preventiva effettuazione del collaudo, ai sensi dell'art.44 del capitolato generale per le opere pubbliche di Competenza del ministero dei lavori pubblici, costituisce un presupposto processuale che condiziona l'esperibilita dell'arbitrato. Tuttavia, la Mancanza di questo elemento non determina in ogni caso ipso iure l'improponibilita della domanda. Infatti, trattandosi di quel presupposto processuale piu propriamente definito 'eccezione processualè, che non costituisce condizione necessaria per l'instaurazione del rapporto processuale, ne deriva che, esclusa la rilevabilita d'ufficio della sua carenza, non solo e rimesso alla parte interessata di chiedere che non si proceda, ma benanco, ad ulteriore differenza di quanto si verifica per i presupposti processuali in senso stretto, ove il collaudo intervenga nel corso del procedimento arbitrale e prima dell'emanazione della decisione, la domanda di arbitrato, intempestivamente proposta prima del collaudo, diventa proponibile.*
Riferimenti normativi: Legge 16/07/1962 num. 1063 art. 44
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)