Sez. 1, Sentenza n. 8320 del 03/05/2004 (Rv. 572530 - 01)
ARBITRATO - PROCEDIMENTO ARBITRALE - IN GENERE | Mancata previsione delle parti di un vincolo all'osservanza della procedura ordinaria - Conseguenze - Modifica ed ampliamento degli iniziali quesiti - Ammissibilità - Limiti - Rispetto del principio del contraddittorio - Necessità.
ARBITRATO - PROCEDIMENTO ARBITRALE - IN GENERE
In tema di arbitrato rituale, ove le parti non abbiano vincolato gli arbitri all'osservanza della procedura ordinaria, questi sono liberi di regolare lo svolgimento del giudizio nel modo ritenuto più opportuno, anche, quindi, consentendo ai compromettenti, nell'ambito dei termini della clausola compromissoria, di modificare ed ampliare le iniziali domande - senza possibilità di evocare gli artt. 183 e 184 cod. proc. civ. -, purché sia osservato il principio del contraddittorio.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 816 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 829 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 183 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 184 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 101
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)