Sez. 2, Sentenza n. 11936 del 21/09/2001 (Rv. 549395 - 01)
ARBITRATO - PROCEDIMENTO ARBITRALE - NORME APPLICABILI | Rispetto del principio del contraddittorio - Necessità - Ammissione di prova testimoniale e riconvocazione a chiarimenti del consulente tecnico - Valutazione preventiva - Criteri - Economia processuale e potere discrezionale dell'organo giudicante.
ARBITRATO - PROCEDIMENTO ARBITRALE - NORME APPLICABILI
Quando non siano state fissate le regole procedimentali, gli arbitri del giudizio arbitrale possono regolare il procedimento nel modo ritenuto più opportuno purché, come è espressamente stabilito dall'art. 816 cod. civ., sia rispettato il principio del contraddittorio e, perciò, consentito alle parti il dialettico svolgimento delle rispettive deduzioni e controdeduzioni, nonché la collaborazione nell'accertamento dei fatti mediante il reperimento delle prove e la confutazione di quelle avversarie, cosi da contribuire al convincimento del giudice non solo nel momento iniziale del processo, ma anche nel corso del procedimento. Tutto ciò premesso, la garanzia dell'effettiva attuazione del principio del contraddittorio non contempla la necessità dell'ammissione di una prova testimoniale, della riconvocazione del consulente tecnico a chiarimenti e della fissazione di una nuova udienza per discutere detti incombenti probatori, in quanto il giudizio preventivo sull'ammissibilità e sulla rilevanza delle prove richieste deve essere ispirato ad esigenze di razionalità e di economia processuale rientranti nella valutazione discrezionale del giudice.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 816 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 829 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 830 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)