Sez. 1, Sentenza n. 14199 del 28/07/2004 (Rv. 576466 - 01)
AZIONE POPOLARE - IN GENERE | Contestazione di situazioni di incompatibilità ex art. 9 D.Lgs. 267/2000 - Art. 69 terzo comma D.Lgs. citato - Applicabilità - Conseguenze - Contrasto con la Costituzione - Esclusione - Fondamento.
AZIONE POPOLARE - IN GENERE
In tema di elettorato passivo, a seguito della pronuncia della sentenza della Corte costituzionale n. 160 del 1997, che ha consentito all'eletto di eliminare la situazione di incompatibilità in un <congruo termine>, quest'ultimo è ora assegnato direttamente dalla legge, senza che il giudice possa provvedere ad una diversa regolazione. Infatti, la proposizione di un'azione popolare, ex art. 9 D.Lgs. 267/2000, funzionale alla contestazione di situazioni di presunta incompatibilità (nella specie: di un sindaco) implica l'applicabilità dell'art. 69, comma terzo, del D.Lgs. n. 267 citato che, nel recepire i principi fissati dalla Corte costituzionale con la detta sentenza n. 160, consente all'eletto di eliminare la situazione di incompatibilità fino al decimo giorno successivo alla notificazione del ricorso introduttivo, impedendo, per l'effetto, la dichiarazione dell'incompatibilità lamentata dall'elettore prima di detta data. Tale bilanciamento legislativo appare in armonia con i principi costituzionali, atteso che la rimozione della causa di incompatibilità deve conciliarsi con un sistema di termini perentori e di preclusioni processuali dettati in funzione di una rapida conclusione della controversia e caratterizzato dalla presenza di un termine, per la costituzione del resistente, fissato in quindici giorni dalla notifica del ricorso, rispetto al quale l'eliminazione della causa di incompatibilità deve essere stabilita in una scadenza precedente, proprio allo scopo di permettere all'eletto di dimostrare e illustrare l'avvenuto compimento della fattispecie eliminatoria della causa di incompatibilità.
Riferimenti normativi: Legge 18/08/2000 num. 267 art. 9, Legge 18/08/2000 num. 267 art. 69 com. 3 CORTE COST., Costituzione art. 24
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)