Sez. 1, Sentenza n. 4327 del 01/03/2005 (Rv. 580140 - 01)
ELEZIONI - ELETTORATO - PASSIVO - INCOMPATIBILITÀ | Elezioni dei consigli regionali - Incompatibilità dell'eletto - Ricorso giurisdizionale ex art. 9 bis d.P.R. n. 570 del 1960 - Termine di dieci giorni per rimuovere la causa di incompatibilità - Decorrenza dalla notifica del ricorso - Questione di legittimità costituzionale - Manifesta infondatezza.
ELEZIONI - ELETTORATO - PASSIVO - INCOMPATIBILITÀ
In tema d'elettorato passivo ai consigli delle regioni a statuto ordinario, è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale - per violazione degli artt. 3, 24 e 51 Cost. - dell'art. 7, comma quinto, legge n. 154 del 1981 (aggiunto dall'art. 20 legge n. 265 del 1999 a seguito della sentenza della Corte Cost. n. 160 del 1997), nella parte in cui fa decorrere dalla data di notificazione del ricorso giurisdizionale ai sensi dell'art. 9 bis d.P.R. n. 570 del 1960, anziché dalla data dell'accertamento giurisdizionale definitivo, il termine di 10 giorni (previsto dal comma quarto dello stesso art. 7 cit.) entro i quali l'eletto deve eliminare la causa d'incompatibilità. Si tratta, infatti, di termine "ragionevolmente breve" (secondo quanto imposto dalla citata sentenza della Corte Cost. n.160 del 1997), e non è configurabile alcuna disparità di trattamento rispetto alla disciplina del procedimento amministrativo di convalida presso il Consiglio regionale (secondo la quale soltanto all'esito del procedimento stesso decorre, ai sensi del comma sesto dell'art. 7 cit., il termine di dieci giorni per rimuovere la causa d'incompatibilità), perché i due procedimenti - quell'amministrativo di convalida e quello giurisdizionale introdotto dall'azione popolare - si svolgono su piani diversi e mirano a finalità immediate anch'esse diverse (la verifica del titolo di partecipazione all'organo collegiale ad opera e nell'interesse dell'organo stesso alla propria regolare composizione, il primo; la garanzia del rispetto delle cause d'incompatibilità nell'interesse della generalità dei cittadini elettori e ad opera dell'autorità giudiziaria, il secondo).
Riferimenti normativi: DPR 16/05/1960 num. 570 art. 9 bis CORTE COST., Legge 23/04/1981 num. 154 art. 7 CORTE COST., Legge 03/08/1999 num. 265 art. 20, Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 24, Costituzione art. 51
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)