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Sez. 1, Ordinanza n. 19976 del 06/10/2004 (Rv. 578208 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - ESTINZIONE DEL PROCESSO - PROVVEDIMENTO DEL GIUDICE - IMPUGNAZIONE | Ordinanza di estinzione del processo emessa dal giudice istruttore - Rimedi esperibili - Reclamo ex art. 308 cod. proc. civ. - Fattispecie in tema di ricorso per regolamento di competenza.
Stato
decisa il 2004-10-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/578208-01

PROCEDIMENTO CIVILE - ESTINZIONE DEL PROCESSO - PROVVEDIMENTO DEL GIUDICE - IMPUGNAZIONE

L'unico rimedio esperibile contro l'ordinanza con cui il giudice istruttore dichiara l'estinzione del processo è il reclamo ai sensi dell'art. 308 cod. proc. civ. (Nella fattispecie la S.C. ha escluso l'ammissibilità del proposto ricorso per regolamento di competenza, non avendo l'ordinanza impugnata contenuto, neppure implicito, di sentenza, giacché il giudice si era con essa limitato a prendere atto dell'inadempimento di quanto stabilito con precedente ordinanza che autorizzava la riassunzione del processo e non aveva preso alcuna decisione comportante l'esercizio di un potere decisorio, come tale presupponente l'affermazione o la negazione di una competenza).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 307 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 308, Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 43

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)